Categories: Archivio, Pol. Agricole

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In merito alle agevolazioni per i contributi INPS che le cooperative agricole (di zone montane o svantaggiate) devono versare, vi è un’incertezza legislativa circa la retroattività della norma che dispone tali agevolazioni.
Una recente ordinanza del tribunale di Ravenna ha sollevato la questione di illegittimità riconoscendo che l’irretroattività della norma presenta elementi di illegittimità costituzionale.
Adesso toccherà alla Corte Costituzionale esprimersi.
L’ordinanza del tribunale rappresenterà comunque un precedente importante a favore delle zone montane o svantaggiate.
 
Quanto invece all’incertezza legislativa che persisteva circa quelle cooperative agricole che associano aziende agricole montane o in zone svantaggiate, pur essendo esse stesse operanti in zone di pianura, questa è stata spiegata dall’art.32 7°comma –ter che ha chiarito che anche tali cooperative rientrano tra i beneficiari delle agevolazioni.