Categories: Archivio, Pol. Agricole

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Nella riunione del 17 maggio u.s. il Consiglio dei Ministri ha disposto la sospensione del versamento della prima rata dell’IMU 2013 relativamente ad alcune categorie di immobili tra cui i terreni agricoli e i fabbricati rurali.

Più in particolare, a norma dell’art. 1 del decreto legge il versamento della prima rata dell’imposta, il cui termine di pagamento è fissato al 17 giugno 2013, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

  • terreni agricoli, la sospensione si applica ai Coltivatori diretti, agli Imprenditori agricoli professionali (IAP) e anche agli altri proprietari;
  • aree edificabili su cui permane l’utilizzo agro-silvo-pastorale da parte degli IAP e CD;
  • fabbricati rurali sia ad uso abitativo che strumentale; abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nella categorie A/1, A8 e A/9.

L’art. 2 del provvedimento prevede una clausola di salvaguardia secondo cui, nel caso che la predetta riforma dei tributi immobiliari non sia realizzata entro il 31 agosto 2013, il versamento della rata sospesa dovrà essere effettuato, con le regole vigenti, entro il 16 settembre 2013.