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Tutti gli operatori che utilizzano macchine agricole, sia in modo professionale che saltuario/occasionale, devono essere in possesso di specifica abilitazione alla loro guida (cosidetto patentino.
L’obbligo del conseguimento del patentino è stato confermato dal Decreto del Fare (L. 98/2013) che ha introdotto alcune modifiche sulla abilitazione all’uso delle attrezzature e ne ha posticipato l’entrata in vigore al 2015.
Per conseguire il patentino occorre quindi frequentare un corso di formazione che prevede moduli teorici e pratici, tenuto da particolari soggetti formatori tra cui rientrano le associazioni di categoria e loro società di servizi.
E’ anche possibile rivolgersi a soggetti formatori esterni abilitati ad organizzare i corsi in oggetto tra cui organismi paritetici, enti bilaterali, gli ordini professionali ed enti istituzionali (Ministero, INAIL, Regione). I relativi attestati di abilitazione hanno validità quinquennale.
La durata del corso per conseguire l’abilitazione è in base all’esperienza: occorre, pertanto, fare una distinzione tra coloro che sono in possesso di esperienza pregressa e chi è privo di esperienza e di crediti formativi.
Pertanto :
– gli operatori che possono vantare esperienza, almeno biennale, seguiranno solo un corso di aggiornamento di 4 ore (entro 12 marzo 2017)
– gli operatori che non hanno precedente esperienza/crediti formativi dovranno seguire un corso di 8 ore (entro 22 marzo 2015)
L’esperienza nella guida dei trattori, che deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni, va documentata con apposita certificazione, che si può dire equivale al possesso dell’abilitazione, in attesa di svolgere il corso di aggiornamento entro il 12 marzo 2017.
I soci interessati possono richiedere, presso le sedi Provinciali di Confagricoltura, i moduli per certificare l’esperienza di lavoratori autonomi e datori di lavoro/ coadiuvanti familiari/ lavoratori subordinati, predisposti sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000.
Rimane di competenza del datore di lavoro la verifica delle capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore (c.7 art. 71 e c. 4 art. 73 D.Lgs 81/98) la cui violazione comporta per il datore di lavoro la pena dell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Per ultimo, la partecipazione ai corsi non può comportare oneri economici per i lavoratori e deve avvenire in orario di lavoro, per cui l’applicazione della norma è di competenza esclusiva del datore di lavoro, (… che paga) anche se l’abilitazione all’uso è nominativa (come la patente).