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A norma dell’ art. 1 c. 680 della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), il versamento nella misura del 40% della differenza tra l’ammontare dell’ IMU derivante dall’ applicazione delle aliquote delle detrazioni deliberate o confermate dai Comuni per il 2013 e l’importo derivante dall’ applicazione delle aliquote e delle detrazioni previste dalle norme statali (es. per i terreni agricoli il 7,6 per mille e per le abitazioni principali il 4 per mille ) va effettuato entro il prossimo 24 gennaio 2014.
Il predetto versamento riguarda gli immobili per cui è stata prevista la cancellazione dall’ obbligo del versamento della seconda rata del 2013 (di cui all’ articolo 1, comma 5, del D.l. 133/2013) e cioè:
- le abitazioni principali e gli immobili ad esse equiparate per legge o regolamento;
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali ( IAP ), di cui all’ art. 13, c. 5 del D.L. n.201/2011, iscritti nella relativa previdenza agricola.
- gli immobili degli IACP e le case assegnate in sede di separazione o divorzio;
La mini Imu del 40% non va, invece, versata relativamente ai fabbricati rurali strumentali per i quali i Comuni non potevano elevare l’ aliquota di base ( 2 per mille ) fissata direttamente dalla legge.