Categories: Archivio, PSA

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Decreto n. 20 del 09.07.2013

Modifiche al Decreto attuativo del Piano straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana. Anni 2012 e 2013.

Nei considerata al decreto si evidenzia che il Food Veterinary Office (FVO) e la Commissione Europea hanno richiesto alla RAS di:

Ø  – rivedere la procedura di sorveglianza ed intervento in seguito alla segnalazione della presenza di suini bradi;

Ø  – modificare le disposizioni contenute nel Decreto dell’Assessore dell’Igiene e della Sanità 18 dicembre 2012 n. 69 “Piano straordinario di eradicazione della Peste Suina africana anni 2012-2013, relativamente:

  alla gestione delle sieropositività;

  alla regolamentazione della macellazione uso famiglia nelle zone di restrizione PSA;

  al ricorso di mezzi identificativi più chiari e leggibili degli animali in conformità al D.L.vo n. 200/2010.

 Questi gli interventi contenuti nel decreto:

 Procedura di sorveglianza ed intervento in seguito alla segnalazione della presenza di suini bradi

Mentre il decreto n. 69 del 18.12.2012 prevedeva, all’art. 12, che “in tutto il territorio della Regione è vietato il pascolo brado” e che “tutti i suini non identificati rinvenuti al pascolo brado dovevano essere abbattuti e distrutti, secondo le procedure da attuare senza indugio”, il nuovo decreto prevede, all’art. 4, che “tutti i suini, (dunque indipendentemente dal fatto che siano identificati o meno), rinvenuti al pascolo brado devono essere abbattuti e distrutti secondo le procedure di cui al Piano d’azione, ex D.P.G.R del 3 maggio 2012 n. 56, da attuare senza indugio”.

Inoltre i commi 3, 4, 5, 6 dell’art. 12 del D.A.I.S. 69/2012 (che effettivamente erano farraginosi rallentando le procedure e rendendole probabilmente inattuabili), anche a seguito delle ripetute segnalazioni delle OO.PP.AA., sono stati aboliti.

 Gestione delle sieropositività

Mentre il decreto n. 69 del 18.12.2012 prevedeva, all’art. 14, che:

Ø  in caso di sieropositività per Peste Suina Africana, in tutto il territorio regionale” si procedeva “all’abbattimento e distruzione nel più breve tempo possibile, e di norma entro cinque giorni, di tutti i capi risultati sieropositivi”;

Ø  In caso di riscontro di sieropositivita multiple per Peste Suina Africana in aziende situate in zone di restrizione si procedeva “all’abbattimento e distruzione nel più breve tempo possibile, e di norma entro cinque giorni, di tutti i capi.

Il nuovo decreto prevede che:

Ø  nelle aree libere da PSA, nelle aziende nelle quali venga rilevata una sieropositività (un solo capo) si procede all’abbattimento nel più breve tempo possibile, di norma entro cinque giorni del capo positivo”;

Ø  nelle aree libere da PSA, nelle aziende nelle quali venga rilevata sieropositività multipla (più di uno), l’azienda viene posta immediatamente sotto sequestro;

Ø  “nel caso in cui l’azienda sieropositiva ricada in zona di restrizione per PSA tutto l’effettivo dell’allevamento deve essere abbattuto e distrutto”.

 Regolamentazione della macellazione uso famiglia nelle zone di restrizione PSA

Il decreto n. 69 del 18.12.2012 consentiva, all’art. 27, “ai privati la macellazione a domicilio purchè la destinazione delle carni ottenute da dette macellazioni fosse ad esclusivo uso familiare” (era vietata la commercializzazione) e “purchè l’azienda non fosse inserita in zona di restrizione per PSA”.

Con il nuovo decreto l’unica novità è che ora l’azienda può macellare a domicilio anche se ricade in zona di restrizione per PSA.

In sostanza dal punto di vista economico non c’è nessuna novità in quanto la macellazione non è a fini commerciali e nulla cambia in merito alla movimentazione da zone sottoposte a restrizione.

 Mezzi identificativi più chiari e leggibili degli animali

Mentre il decreto n. 69 del 18.12.2012 prevedeva, all’art. 7, un unico strumento di identificazione, il tatuaggio nel padiglione auricolare sinistro, il nuovo decreto prevede, all’art. 2, nel caso in cui il tatuaggio non sia chiaramente visibile, e in tutti i soggetti con cute pigmentata nelle orecchie, l’obbligatorietà  su tutto il territorio regionale dell’apposizione, oltre al tatuaggio, di una marca auricolare, nel padiglione auricolare destro, riportante il codice aziendale”.

Inoltre prevede l’obbligatorietà, “nelle aziende ricadenti nelle zone di restrizione per focolai di PSA oltre al tatuaggio, l’obbligo dell’apposizione di una marca auricolare, nel padiglione auricolare destro, riportante il codice aziendale”. Questo procedura va realizzata, “entro il 45° giorno di vita dei suini, e comunque prima di ogni movimentazione sia per vita che per il macello”.

 E’ stata inoltre introdotta tra le definizioni quella di allevamento semibrado, con la quale, “ai fini del presente decreto per allevamento semibrado si intende l’allevamento di suini in uno spazio confinato, di superficie non superiore ai 3 ettari, non accessibile ad altri suini o ai cinghiali”.

E’ stata inoltre modificata la qualifica sanitaria delle aziende che nel D.A.I.A.S. 69/2012 era distinta in:

Ø  – azienda non controllata per PSA;

Øazienda controllata per PSA (sottoposta con esito favorevole a un primo controllo ufficiale nell’anno in corso);

Ø  – azienda controllata certificata per PSA (sottoposta con esito favorevole a due controlli ufficiali nei dodici mesi precedenti);

Ø  – controlli anagrafici effettuati (check-list).

 Nel nuovo decreto è stata eliminata la qualifica: controlli anagrafici effettuati ( check-list).