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Il Decreto Legge approvato venerdì u.s., il cui testo definitivo è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene diverse misure fiscali che riguardano il settore agricolo.
Le prime bozze del Provvedimento che prevedevano, tra l’altro, un aumento generalizzato degli estimi catastali (fino al 30% di rivalutazione), la revisione del regime speciale IVA in agricoltura, la cancellazione dell’esonero IVA per gli agricoltori con volume d’affari fino a 7.000 euro, la riduzione delle agevolazioni sul gasolio agricolo e altre norme di sistema, hanno subito successive modifiche, che hanno visto impegnata la Confederazione ad annullarne e contenerne gli effetti.
Restano invece gli interventi sulla revisione delle zone esenti dall’IMU e sulla modifica del regime di tassazione del reddito derivante dalla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Più in particolare l’attuale articolo 22 del provvedimento prevede:
1) Revisione delle zone esenti ai fini IMU
In modifica dell’art. 4, del comma 5 bis, del D.L. n 16/2012, si rinvia ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il MIPAF e del Ministero degli Interni l’individuazione dei Comuni per i quali, a decorrere dal 2014, si applica l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lsg. n 504/92. La revisione, che deve garantire un maggior gettito per l’erario non inferiore a trecentocinquantamilioni di euro, sarà effettuata sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT, con un eventuale differenziazione per i terreni posseduti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola.
La misura che, previa emanazione del decreto, trova applicazione a decorrere dal corrente anno, comporterà i primi effetti già dal versamento della prima rata IMU da effettuarsi entro il prossimo 16 giugno.
2) Energie rinnovabili da fonti agroalimentari
Per la produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali (Biogas, Biomasse, fotovoltaico ecc.) il reddito non è più determinabile sulla base del reddito agrario, ma con l’applicazione, all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette ad IVA, del coefficiente di redditività nella misura del 25%. Anche questa modifica trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2014 per cui se ne deve tener conto ai fini dell’acconto dovuto per il corrente anno. Resta ferma la facoltà di optare per la determinazione del reddito in via ordinaria (costi e ricavi). La misura riguarda tutti i soggetti indipendentemente dalla forma giuridica con cui viene esercitata l’attività agricola (imprese individuali, società semplici, Snc, Sas ed Srl).
Riduzione dell’aliquota IRAP dall’1,9% al 1,7%
Nell’ambito della riduzione generalizzata del 10% delle aliquote IRAP, l’aliquota ordinaria per il settore agricolo è ridotta dall’1,9% all 1,7%. Nel caso di determinazione dell’acconto in via previsionale, per l’anno 2014, si deve, tuttavia tener conto della misura dell’aliquota dell’1,8%.