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E’ consentito aumentare il titolo alcolometrico voluminico naturale dei prodotti della vendemmia, ottenuti da uve raccolte nella regione:
– atte a dare vini;
– atte a dare i vini IGT (IGP) e i seguenti vini DOC e DOCG (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione: Alghero, Arborea, Cagliari, Campidano di Terralba, Mandrolisai, Monica di Sardegna, Nuragus di Cagliari, Carignano del Sulcis (esclusa la tipologia superiore), Sardegna Semidano (esclusa la tipologia passito) Vermentino di Sardegna, Vermentino di Gallura, Vernaccia di Oristano.
Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all’elaborazione dei vini spumanti di qualità, ottenuti da uve prodotte nella Regione Sardegna, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cagnulari, Chardonnay, Moscato bianco, Sauvignon, Semidano, Torbato e Vermentino.
Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate, nel limite massimo di 1,5 gradi e per raggiungere un titolo alcolometrico totale delle uve fresche, del mosto d’uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino non superiore a 13,5 % vol.
Per i vini a denominazione di origine (DOC e DOCG) è consentito un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superiore a 15 % vol., giusto quanto previsto all’allegato VIII, parte 1, punto7, lett b), del regolamento UE n. 1308/2013, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione.
Ai fini della programmazione degli interventi nel settore vitivinicolo regionale, i soggetti che effettuano le operazioni di arricchimento devono comunicarlo al Servizio Produzioni dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, Via Pessagno, 4 09100 Cagliari, specificando la tipologia di prodotti oggetto dell’arricchimento, le loro quantità e l’entità dell’incremento del grado alcolometrico.