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Con il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28.11.2014, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, diventa operativa la revisione dell’elenco dei comuni, ove sono ubicati i terreni agricoli esenti dall’IMU.
Fino all’emanazione di questo decreto erano esenti dal tributo i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.
A valere per il periodo d’imposta 2014,il nuovo decreto ha introdotto, al fine dell’individuazione dei comuni ove i terreni continuano a risultare esenti, il criterio del livello altimetrico, riportato da un apposito elenco dell’ISTAT, che diversifica i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, dagli altri terreni.
In base al nuovo decreto, risultano esenti:
a) I terreni agricoli dei comuni ubicati ad un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)” ;
b) i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004 (comprese le società con qualifica IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni con un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell’ “Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”;
Dunque il nuovo decreto prevede l’esenzione dell’Imu per i terreni agricoli dei Comuni situati oltre i 600 metri di altitudine. Per quelli sono ubicati tra i 281 e i 600 metri sul livello del mare l’esenzione sarà limitata ai terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.
Mentre i terreni ubicati nei comuni con un’altitudine inferiore a 281 metri sono soggetti al pagamento dell’IMU, anche se posseduti e condotti da IAP e CD iscritti alla previdenza agricola.
Il decreto conferma che i terreni a immutabile destinazione agro – silvo – pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, sono esenti dall’IMU a prescindere dalla loro collocazione.
L’art. 3 stabilisce che i soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta in base alle nuove disposizioni devono effettuare il versamento, per il 2014, in un’unica rata entro il prossimo 16 dicembre 2014, con un richiamo all’art. 10 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) sulla tutela dell’affidamento e della buona fede, cioè dalla norma che prevede, tra l’altro, “che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia confermato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria ……. o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”, di fatto prendendo atto che il ritardo nell’emanazione del D.M. potrebbe provocare eventuali errori o violazioni delle disposizioni oltre che essere causa del versamento in un’unica soluzione.
In ordine alla misura dell’aliquota d’imposta, si ritiene sia applicabile, in via generale, l’aliquota base del 7,6 per mille considerato che i Comuni per i quali i terreni agricoli, prima esenti, sono divenuti imponibili, per effetto del decreto, non hanno potuto, nei termini previsti, deliberare aliquote diverse, salvo che le delibere comunali non prevedano aliquote diverse da quella base che riguardino intere categorie di immobili, per esempio “altri immobili” diversi dall’abitazione principale, ovvero che si tratti di Comuni i cui terreni, prima della nuova revisione, erano parzialmente esenti e che abbiano deliberato un’aliquota diversa da quella ordinaria.