Categories: Archivio, Pol. Agricole

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Il Consiglio dei Ministri del 10 febbraio scorso ha approvato il decreto inerente la gestione del potenziale produttivo vitivinicolo per quanto concerne la trasferibilità dei diritti e la disponibilità temporale per la trasformazione degli stessi in autorizzazione.

 Il decreto, non ancora firmato dal Ministro, è costituito da tre articoli.

 Con il primo articolo, di fatto, l’Italia si avvale della proroga prevista nel Reg. 1308/2013 che consente di portare al 31 dicembre 2020 il termine ultimo previsto per presentare la domanda di conversione in autorizzazioni  dei diritti detenuti dai produttori. I termini e le modalità per avanzare richiesta di conversione dei diritti in autorizzazione ancora non sono stati definiti in quanto non è stato terminato l’iter di approvazione dell’atto delegato e dell’atto di esecuzione.

 Il secondo articolo specifica che l’autorizzazione originata dalla conversione di un diritto ha la stessa validità del diritto che l’ha generata e che quindi può scadere al più tardi fino al 2023.

 L’ultimo articolo abroga la disposizione del DM 27 luglio 2000 che consentiva alle Regioni e Provincie autonome di limitare l’esercizio del diritto di reimpianto “in particolari situazioni locali, ad ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualita’ e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili” (art. 4, comma 6 lettera b). Con tale provvedimento, dunque, sarà possibile acquisire i diritti di reimpianto in tutte le Regioni italiane che non avranno più la possibilità di limitarne il trasferimento.