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Dal primo aprile entra in vigore il Regolamento 1337/2013, sull’etichetta delle carni di suino, ovino, caprino e volatili da fornire al consumatore finale.
Il regolamento è uno degli atti delegati previsti dal Regolamento 1169/11 sulle informazioni da comunicare al consumatore.
Sull’etichetta verranno riportate le seguenti diciture:
“Allevato in…” seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo
“Macellato in…” seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo
E’ possibile anche inserire il termine “Origine…” seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo ma solo se l’animale è nato, allevato e macellato in un unico Stato membro o Paese terzo.
Solo se sarà riportato in etichetta la dicitura “Origine” il consumatore avrà la certezza di acquistare un prodotto interamente italiano.
Le modalità per indicare il luogo d’allevamento e di macellazione sono riportate nella tabella qui sotto.
E’ bene precisare che l’etichettatura è valida solo per le carni di queste specie e non per i prodotti da essi derivati (prosciutti, salumi, etc.).