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Il provvedimento, in vigore dal 25 agosto 2016, introduce alcune novità in materia di:
· prevenzione incendi: semplificazione per le attività che comportano l’immagazzinamento dell’olio di oliva (art. 1 comma 2);
· rifiuti:
o gestione degli oli e grassi vegetali ed animali esausti – CONOE (art. 10);
o semplificazione per l’iscrizione ai Consorzi di raccolta e gestione di alcuni flussi di rifiuti – imballaggi, beni in polietilene, ecc. (art. 11);
o modifiche al campo di applicazione dei rifiuti in materia di esclusioni agricole (art. 41).
· politiche della qualità:
o autoproduzione olii vergini, extravergini e lampanti (art. 1 comma 1);
o vini aromatizzati e bevande spiritose (art. 1 comma 5);
o armonizzazione della legislazione sui controlli in materia di qualità (art. 5);
o sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta (art. 22);
· sistema informativo del biologico (art. 7);
· copertura costi dell’attività di tracciabilità e rintracciabilità sugli impianti incentivati alimentati a biomasse e biogas (comma 12 art. 1);
· fertilizzanti (art. 25);
· allevamenti a scopo di ripopolamento (art. 38);
· consulenza aziendale (comma 10 art. 1).
Prevenzione incendi (art. 1 comma 2)
Con la modifica introdotta al comma 1 dell’articolo 1-bis del D.L. 91/2014 convertito nella Legge 116/2014 (cd. Decreto competitività), viene estesa anche ai depositi di olio di oliva la semplificazione relativa agli adempimenti previsti per la prevenzione incendi per gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore.
Pertanto, la nuova disposizione consente alle imprese agricole con depositi di olio di oliva di capienza inferiore a 6 metri cubi di essere esonerate, in particolare, dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui al D.P.R. 151/2011.
La suddetta novità è sicuramente positiva anche se fornisce solo una risposta parziale a quanto sollecitato da Confagricoltura ai Ministeri competenti lo scorso ottobre 2015 (cfr. notizia area Ambiente ed Energia e Area economica 1-54 del 26 ottobre 2015).
Rifiuti
Gestione dei rifiuti degli oli e grassi vegetali ed animali esausti – CONOE (art 10)
Il collegato agricolo, con l’articolo 10, disciplina il contributo previsto dall’art. 233 del d.lgs. 152/06 ponendolo a carico del soggetto che è responsabile della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato nel mercato nazionale (per quanto riguarda il settore agricolo ci si riferisce ad esempio ai frantoi, ai caseifici, agli agriturismi, ad aziende con piccole trasformazioni aziendali, ecc.).
CONOE
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L’articolo 233 del decreto legislativo 152/2006 prevede che tutti gli operatori della filiera costituiscano un consorzio per la gestione degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, per garantire la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero ed eventualmente lo smaltimento.
Il CONOE è un consorzio istituito per tali fini, già riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente. Ai sensi del comma 9 dell’articolo 233 decreto legislativo 152/2006 gli operatori che non aderiscono al CONOE possono organizzare autonomamente la gestione degli oli e grassi vegetali ed animali esausti su tutto il territorio nazionale entro il 5 novembre 2016.
Secondo il decreto legislativo partecipano al Consorzio: · le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti (come ad esempio ristoranti, cucine, catering, mense, agriturismi, ecc); · le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti; · le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali ed animali esausti; · eventualmente le imprese di riciclaggio.
Le imprese che producono oli e grassi vegetali per uso alimentare vengono coinvolte in tale gestione mediante la partecipazione al CDA del Consorzio in misura uguale alla rappresentanza dei raccoglitori e riciclatori e con riferimento al comma 10 dell’articolo 233 del D.Lgs 152/2006. Il predetto comma prevede l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Mipaaf, per la determinazione annuale del contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali ed animali per uso alimentare.
Fino ad oggi tale contributo non è stato applicato in quanto si era in attesa del decreto.
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Nello specifico viene disposto che, a decorrere dal 2017, il contributo ambientale viene determinato come di seguito:
a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;
b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg;
c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;
d) oli extravergini di oliva, nei soli casi indicati in cui sia dimostrabile la suscettibilità a divenire olio esausto: euro 0,0102/kg;
Sono invece esclusi i seguenti prodotti:
o gli oli extravergini di oliva (tranne nei casi in cui sia dimostrabile la suscettibilità a divenire olio esausto);
o gli oli e grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché prodotti alimentari con questi conservati;
o gli oli e grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile;
o gli oli di oliva vergini e olio di oliva in confezione di capacità eguale o inferiore a cinque litri;
o gli oli vegetali, diversi dal punto precedente, in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro;
o i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi.
Per quanto riguarda le modalità applicative il decreto prevede che:
· il contributo sia versato con cadenza trimestrale, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della legge e comunque a partire dal 2017;
· spetta al CONOE l’obbligo di disciplinare le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi, i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione;
· deve essere data evidenza del contributo riportando nelle fatture di vendita, anche nelle fasi successive della commercializzazione, la dicitura “Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto”.
Sulle novità introdotte in materia, si sottolinea che il dibattito parlamentare di approvazione del provvedimento è stato particolarmente acceso soprattutto in relazione all’aver previsto il pagamento del contributo ambientale in capo al soggetto responsabile della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato nel mercato nazionale. Ciò in relazione al fatto che tali soggetti, nella maggior parte dei casi non sono a conoscenza della destinazione finale del prodotto e quindi della possibilità di generare oli e grassi esausti.
Sull’argomento si segnala che sono stati approvati due specifici ordini del giorno (cfr. G10.100 e G10.101 il 6 luglio 2016) con i quali in particolare si chiede al Governo di valutare l’opportunità di subordinare l’applicazione del contributo ad una riforma complessiva del consorzio CONOE o comunque di prevedere la sua applicazione a decorrere dal 2018.
Semplificazione nell’iscrizione ai Consorzi per la gestione di alcuni flussi di rifiuti (art. 11)
L’articolo 11 introduce una semplificazione per le imprese agricole, singole o associate, di cui all’articolo 2135 del c.c. relativamente all’iscrizione ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto Legislativo 152/2006, qualora obbligate.
L’iscrizione:
· avviene tramite le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali le stesse imprese aderiscono;
· è retroattiva ed è efficace nei riguardi di tutti gli associati;
· non esclude la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti;
· non è direttamente applicabile in quanto è necessario l’adeguamento degli statuti dei consorzi e dei sistemi di raccolta con l’introduzione delle modalità per l’attribuzione delle quote di partecipazione delle articolazioni territoriali iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentata.
Inoltre, il comma 2 esonera, con efficacia retroattiva, le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi dall’obbligo di iscrizione al CONAI e ai Consorzi di filiera e alla relativa contribuzione.
Infine, l’articolo 11 interviene per modificare la sanzione associata alla violazione relativa all’adesione al CONAI o ad altri sistemi di raccolta alternativi, che passa da 10 mila – 60 mila euro a 5 mila euro.
Si ricorda che la normativa ambientale prevede l’istituzione di Consorzi o sistemi alternativi per la gestione del fine vita di determinati beni in cui il ruolo delle imprese agricole si configura di norma come utilizzatori o importatori. Mentre per gli importatori (che si configurano tali già con l’importazione da Paesi UE) si dispone l’adesione obbligatoria ai Consorzi/sistemi alternativi in quanto vengono equiparati ai produttori del bene; per gli utilizzatori non è prevista un’adesione obbligatoria ma dipende dalla normativa a cui si riferisce il bene e, in particolare, dipende dall’applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore del bene (cfr. articolo 8 della direttiva 2008/98/Ce) o del principio della responsabilità condivisa (cfr. articolo 15 della direttiva 2008/98/CE).
Nel riservarci di approfondire con successive comunicazioni ciascun flusso di beni interessati da un’organizzazione gestionale particolare per la gestione del fine vita, evidenziando il ruolo delle imprese agricole, nella tabella di seguito viene riportata una prima sintesi.
Art. D.Lgs 152/2006 |
Bene /rifiuto |
Consorzio |
Iscrizione settore agricolo |
221-223-224 |
Imballaggi |
CONAI e i 6 Consorzi satelliti: Ricrea CiAl Comieco, Rilegno, Corepla, Coreve http://www.conai.org/ altri sistemi di raccolta già riconosciuti: P.A.R.I. e CONIP altri sistemi di raccolta in via di riconoscimento: CORIPET |
Prima sì, ora no con efficacia retroattiva
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227 |
Apparecchi elettrici ed elettronici |
15 sistemi collettivi e un centro di coordinamento |
no |
228 |
Pneumatici/PFU |
Ecopneus Ecotires http://www.ecotyre.it/index.php?lang=it Cobat |
no |
233 |
Oli e grassi vegetali ed animali per uso alimentare esausti |
Conoe |
Sì (cfr. punto precedente) |
234 |
beni in polietilene |
Polieco |
Sì |
236 |
Oli minerali usati |
COOU |
no |
Modifiche al campo di applicazione dei rifiuti in materia di esclusioni agricole (art. 41)
Con l’articolo 41 viene modificata la lettera f), comma 1 dell’articolo 185 del D.Lgs 152/2006, ampliando le sostanze e materiali vegetali non pericolose escluse dalla normativa sui rifiuti.
Lettera f) comma 1 articolo 185 D.Lgs 152/2006 (ante collegato agricolo) |
Nuova Lettera f) comma 1 articolo 185 del d.lgs 152/2006 (vigente) |
«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana». |
«f) le materie fecali, se non contem-plate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale bio-massa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana». |
In particolare le novità riguardano:
· l’allargamento dell’esclusione anche a paglia, sfalci e potature provenienti da aree verdi, quali giardini parchi e aree cimiteriali (riferimento alla lettera e), comma 2 dell’articolo 184);
· la precisazione che tali materiali (paglia, gli sfalci e le potature) sono prodotti dalle attività agricole di cui all’articolo 2135 del c.c. (riferimento alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 184);
· l’allargamento delle condizioni di uso: oltre all’utilizzo in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia vi è la possibilità di destinarli alle normali pratiche agricole e zootecniche e che tale destinazione può avvenire al di fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi.
Le novità introdotte rispondono all’esigenza del settore agricolo, in particolare della manutenzione del verde connessa all’attività agricola, di escludere dal novero dei rifiuti i residui vegetali (in particolare le biomasse) derivanti dalla manutenzione di parchi e giardini (oggi rifiuti perché ricadenti nella definizione di “rifiuto organico” e “rifiuto urbano”). Ciò permette di evitare che le imprese agricole che svolgono come attività connessa la manutenzione di verde pubblico e privato, incorrano in un rischio di sanzione (cosa peraltro già accaduto), ad esempio per trasporto illecito di rifiuti, nonché per favorire – in un’ottica di economia circolare – l’utilizzo di tale biomassa all’interno dell’impresa agricola nel rispetto delle indicazioni dell’articolo 185, comma 1 lettera f) del decreto legislativo 152/2006.
Si sottolinea che come Confagricoltura, in relazione all’importanza delle novità introdotte ed al fine di evitare diverse interpretazioni da parte dell’Unione Europea (si ricorda che la previgente stesura dell’art. 185 era l’identica formulazione dell’articolo 2 della direttiva 2008/98/CE), siamo intervenuti a livello europeo presentando un emendamento similare in sede di revisione della direttiva 2008/98/Ce .
Ciò è importante anche in relazione al fatto che la filiera di recupero dei rifiuti organici è intervenuta sul Governo e sul Parlamento chiedendo di rimodificare l’art. 185. La questione nasce in quanto la biomassa derivante dalla manutenzione del verde pubblico e privato, che fino ad oggi era classificata rifiuto e quindi destinata alla filiera del recupero dei rifiuti organici, verrà sottratta in parte a quest’ultima filiera per essere riutilizzata nelle filiere agricole o per la produzione di energia.
Sull’argomento, si segnala l’ordine del giorno G 41.200 – testo 2, accolto dal Governo nella seduta del 6 luglio 2016, che impegna il Governo a monitorare gli effetti applicativi dell’articolo 41 e conseguentemente valutare la possibilità di individuare misure normative volte a chiarire il regime giuridico di paglia, sfalci e potature agricole e forestali e di quelle derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato secondo le caratteristiche, la provenienza e la destinazione.
Provvedimenti attuativi |
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Articolo |
Argomento |
Oggetto |
Provv. |
Amministrazione |
Entro |
11 |
Rifiuti |
Consorzi gestione rifiuti |
Adeguamento statuti e regolamenti |
Polieco, Conai Conoe |
24/09/2016 |
Politiche della qualità
Autoproduzione olii vergini, extravergini e lampanti (art. 1 comma 1)
L’articolo 1 comma 1 del collegato agricolo esenta i produttori che producono olio destinato esclusivamente all’autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione, dall’obbligo di costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, semplificando così l’attività e incentivando la produzione in autoconsumo senza intaccare la tracciabilità dell’olio.
Si ricorda che con l’applicazione della legge n. 9 del 14 gennaio 2013, al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, ha stabilito che tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti sono obbligati a costituire e aggiornare il fascicolo aziendale.
Con il comma 1 dell’art. 1 quindi vengono esentati dall’obbligo di tenuta del fascicolo aziendale i piccoli produttori di oli vergini, extravergini e lampanti destinati ad autoconsumo, sempreché tale produzione sia inferiore a 350 Kg annui.
Vini aromatizzati e bevande spiritose (art. 1 comma 5)
I vini aromatizzati e le bevande spiritose sono particolari prodotti alcolici che pur avendo tutelata la loro indicazione di origine (IG) non possono fregiarsi dell’acronimo IGP o DOP non essendo considerati all’interno del Reg. (UE) 1151/2012. Non hanno quindi l’obbligo di costituire un consorzio di tutela.
Il comma 5 dell’art. 1 al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini stabilisce che può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela.
Le disposizioni generali per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi di tutela saranno emanate con uno specifico provvedimento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Provvedimenti attuativi |
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Articolo |
Argomento |
Oggetto |
Provv. |
Amministrazione |
Entro |
Art. 1 comma 5 |
vini aromatizzati e bevande spiritose |
costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela |
Decreto |
Mipaaf |
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Armonizzazione della legislazione sui controlli in materia di qualità (art. 5)
Nell’ambito della Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, è inserita anche l’armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata (denominazioni di origine, indicazioni geografiche e produzione biologica) e contro le frodi agroalimentari, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché al fine di coordinare l’attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente.
Provvedimenti attuativi |
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Articolo |
Argomento |
Oggetto |
Provv. |
Amministrazione |
Entro |
Art. 5 |
Controlli in materia di qualità |
Armonizzazione e razionalizzazione |
D.lgs |
Governo |
25.2.18 |
Sistema Informativo del Biologico (art. 7)
L’art. 7 è diretto a limitare gli adempimenti burocratici, snellire le procedure, anche attraverso la semplificazione informatica con la creazione del Sistema informativo per il biologico (SIB), e consentire uno sviluppo del settore biologico che si avvalga di adeguati strumenti di controllo.
In tale contesto sono abrogati gli articoli da 6 a 9 del D.Lgs. n. 220/1995 che riguardano:
· la disciplina delle modalità con le quali notificare l’inizio attività da parte degli operatori del settore biologico;
· l’istituzione, presso le regioni e province autonome degli "elenchi degli operatori dell’agricoltura biologica";
· l’istituzione presso il MiPAAF dell’elenco nazionale degli operatori e degli organismi di controllo autorizzati.
La disciplina abrogata viene sostituita da quella contenuta nei successivi commi dell’articolo nel rispetto di quanto previsto dalla più recente normativa europea[1].
Il comma 2 istituisce il Sistema informativo per il biologico (SIB) presso il Ministero delle politiche agricole, previo parere della Conferenza unificata. Esso, mediante l’infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è finalizzato a gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo. Il comma 3 prevede che il Mipaaf con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data in vigore del provvedimento, definisca i modelli per la notifica dell’attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell’attività di produzione, i registri aziendali, favorendo il ricorso all’uso dei sistemi informativi.
Con il comma 4 il Mipaaf, basandosi sulle informazioni contenute nel SIB, istituisce l’elenco pubblico degli operatori dell’agricoltura biologica.
Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all’agricoltura biologica, ai sensi del comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-regioni e province autonome, devono attivare una cooperazione che garantisca il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza, verrà utilizzato il SIB.
Su quest’ultimo aspetto va comunque sottolineato che non sembrano risolti i problemi legati all’alimentazione del sistema informativo con i dati forniti dalle Regioni visto che non sono specificati i tempi entro cui le Regioni (che non utilizzano il SIB perché hanno un proprio sistema informatico per la gestione dei procedimenti) devono inviare i dati al SIB attraverso i “sistemi di cooperazione informatica”.
Seppure il testo preveda che le aziende in mancanza di “sistemi di cooperazione regionali” utilizzino direttamente il sistema nazionale SIB (bypassando quello regionale), si rileva che, senza la definizione dei tempi di inserimento obbligatori dei dati regionali al SIB, il sistema rischia, ancora una volta, di non essere aggiornato in maniera omogenea, congrua ed in tempo reale.
Provvedimenti attuativi |
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Articolo |
Argomento |
Oggetto |
Provv. |
Amministrazione |
Entro |
Art. 7 |
Agricoltura biologica |
Definire i modelli notifica dell’attività, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione, i registri aziendali |
Decreto Mipaaf |
Mipaaf |
25.10.16 |
Attivare i sistemi di cooperazione |
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Regioni |
25.11.16 |
Sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta (art 22)
L’art. 22 prevede che i comuni possono definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall’agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.
Ciò in conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007,
Copertura costi dell’attività di tracciabilità e rintracciabilità sugli impianti incentivati alimentati a biomasse e biogas (comma 12 art. 1)
Il comma 12 dell’art. 1 dispone che, a decorrere dal 2017, i costi delle attività di controllo svolte ai sensi del Decreto Mipaaf del 2 marzo 2010, che disciplina le modalità di tracciabilità e rintracciabilità della biomassa utilizzata in impianti incentivati mediante l’applicazione del coefficiente moltiplicativo k =1,8, siano posti a carico dei soggetti che percepiscono l’incentivo.
Con decreto del Mipaaf di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 10 ottobre 2016, sarà stabilita la quota delle tariffe applicate dal GSE ai produttori elettrici in attuazione all’art. 25 "Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A." del d.l. n. 91 del 24.06.2014 che il GSE dovrà riconoscere al Mipaaf per le attività di verifica.
La suddetta quota delle tariffe, sarà definita sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle attività in capo al Mipaaf e sarà versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
In relazione a quanto indicato, tale disposizione non rappresenta, almeno nell’immediato, un aggravio dei costi per gli operatori elettrici, essendo previsto dal d.l. 91/14 che le attuali tariffe riconosciute dagli operatori al GSE rimangano valide fino al 2017 (revisione triennale).
Provvedimenti attuativi |
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Articolo |
Argomento |
Oggetto |
Provv. |
Amministrazione |
Entro |
Art. 1 comma 12 |
Biomasse e biogas |
Copertura costi ‘attività di tracciabilità e rintracciabilità sugli impianti incentivati alimentati a biomasse e biogas |
Decreto |
Mipaaf di concerto con Mise |
10.10.16 |
Fertilizzanti (art. 25)
L’articolo 25 (disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) modifica l’allegato 2 del d.lgs. 75/2010 in materia di fertilizzanti, inserendo tra le matrici ammesse nella produzione dell’ammendante compostato misto anche i rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002. Tale modifica deve essere comunicata alla Commissione europea, secondo quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
Allevamenti a scopo di ripopolamento (art. 38)
L’immissione di cinghiali ed il loro foraggiamento vengono ammessi anche negli allevamenti a scopo di ripopolamento (di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 157/1992) e nelle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell’articolo 10 della legge 157/1992, adeguatamente recintate.
In precedenza l’immissione di cinghiali era prevista esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie ed il loro foraggiamento era possibile esclusivamente ai fini delle attività di controllo.
Consulenza aziendale (art. 1 comma 10)
Rispetto a quanto disciplinato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ossia che il sistema di consulenza aziendale in agricoltura contempli almeno gli ambiti di cui all’art.12 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitività dell’azienda agricola, zootecnica e forestale, il comma 10 dell’art. 1 del Collegato agricolo prevede che il sistema di consulenza contempli anche gli aspetti relativi all’innovazione tecnologica e informatica, all’agricoltura di precisione e al trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario. Il Collegato agricolo include, quindi, l’innovazione tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza aziendale in agricoltura.
[1] Si ricorda in proposito che il Reg. CEE n. 2092/91 è stato abrogato dal Reg. (CE) n. 834/2007, il quale costituisce, attualmente, la normativa europea sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. In particolare, gli articoli 8 e 9 del Regolamento CE 2092/91 che contenevano norme sul Sistema di controllo dei prodotti biologici, sono stati sostituiti degli articoli 27-31 del Reg. (CE) n. 834/2007. Tali nuove norme confermano che gli operatori del settore devono notificare la loro attività all’autorità competente dello Stato membro in cui è esercitata e prevedono che le autorità di controllo e gli organismi di controllo devono tenere un elenco aggiornato dei nomi e degli indirizzi degli operatori soggetti al loro controllo, nonché mettere a disposizione del pubblico con le modalità opportune, compresa la pubblicazione con le modalità opportune, compresa la pubblicazione su Internet, gli elenchi aggiornati.