Categories: Archivio, Pol. Agricole

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Il MIPAAF ha emanato la circolare n. 5852 del 25 ottobre 2016  inerente la trasferibilità delle autorizzazioni agli impianti vitati.

Nella circolare si evidenzia a) la regola generale della non trasferibilità delle autorizzazioni specificando il caso della vendita e dell’affitto e  b) si dettagliano i casi in cui è consentito “derogare alla non trasferibilità” delle autorizzazioni.

Per la seconda fattispecie la circolare riporta i casi di eredità, successione e successione anticipata, fusione e scissione. Inoltre, fa riferimento ai casi di matrimonio/unione civile, separazione, cambio dello status giuridico o denominazione dell’azienda e creazione delle cooperative o adesione ad esse.

In analogia al caso di fusione il MIPAAF riconosce anche il passaggio di una ditta da padre a figlio non intravedendo in questo passaggio un’attività speculativa.

Infine, il MIPAAF riconosce che i casi individuati non sono da ritenersi esaustivi e riferisce la disponibilità a valutare nello specifico altri casi che saranno sottoposti all’attenzione del Capo dipartimento Blasi.

In allegato la ciroclare Ministeriale.