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Con la conversione in legge del D.L. n. 193/2016 diventano definitive le misure fiscali introdotte a fine ottobre e collegate alla più ampia manovra finanziaria contenuta nella Legge di bilancio per il 2017.
In sede di conversione in legge, il decreto è stato oggetto di diverse ed importanti modifiche, che si riportano di seguito.
Soppressione di Equitalia – art. 1
E’ confermata la chiusura di Equitalia con contestuale estinzione della società e di quelle facenti parte dello stesso Gruppo. La decorrenza della soppressione è fissata al 1 luglio 2017 e da quel momento le funzioni di riscossione delle entrate pubbliche saranno trasferite ad un ente pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”.
Comunicazioni periodiche IVA – art. 4
Vengono confermati i nuovi obblighi, per i soggetti IVA, di invio telematico all’Agenzia delle entrate, in riferimento ad ogni trimestre, dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate (ex Spesometro), nonché dei dati delle relative variazioni, e dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, mensili e trimestrali.
Comunicazione dei dati delle fatture
La comunicazione dei dati, in forma analitica, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, va effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Tuttavia, la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio.
Inoltre, per il primo anno di applicazione della nuova disposizione (2017) la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017.
I produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (volume d’affari fino a 7.000 euro, ex art. 34 DPR n. 633/72) sono comunque tenuti all’invio delle comunicazioni, fatta eccezione per quelli situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR n. 601/73 (oltre i 700 metri di altitudine e territori situati nei comprensori delle bonifiche montane). Sul punto, si segnala che stante il disposto legislativo, che fa riferimento ai dati relativi alle fatture emesse e a quelle ricevute e registrate, l’obbligo in parola dovrebbe riguardare gli agricoltori esonerati limitatamente ai dati delle fatture di vendita che, ancorchè emesse dagli acquirenti (autofatture), si considerano appunto emesse, a differenza delle fatture di acquisto che non devono essere registrate dall’agricoltore in esonero, ma solo conservate e numerate progressivamente. Sulla questione si fa riserva, ovviamente, di comunicare gli opportuni chiarimenti ufficiali.
Comunicazione liquidazioni periodiche
I soggetti IVA sono anche tenuti a trasmettere, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui sopra, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, sia mensili che trimestrali, restando comunque fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle stesse liquidazioni.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, compresi gli agricoltori esonerati ex art. 34 del DPR n. 633/72.
Nel caso non sia riscontrata coerenza da parte dell’Agenzia delle entrate tra le risultanze dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche comunicate, con i versamenti dell’imposta, il contribuente, previa informazione dell’esito dei controlli, può fornire i chiarimenti necessari ovvero far valere eventuali dati od elementi non considerati, oppure versare quanto dovuto avvalendosi delle norme sul ravvedimento operoso, di cui all’art.13 del D.Lgs. 472/97.
Credito d’imposta
Con riferimento ai nuovi obblighi, ai soggetti in attività nel 2017, è attribuito, a titolo di concorso alle spese per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari a 100 euro. Il credito spetta ai soggetti che nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.
Il suddetto credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio 2018, esclusivamente in compensazione ex art. 17 del D. Lgs. n 241/97, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico.
Inoltre, ai commercianti al minuto che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi è attribuito un ulteriore credito d’imposta di 50 euro.
Sanzioni
In sede di conversione del decreto legge sono state riviste le sanzioni previste, in un primo momento, in misura oggettivamente spropositata. Le sanzioni stabilite in via definitiva per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute sono pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione dei dati è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta degli stessi dati. Tuttavia, non si applica l’art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 relativo al cumulo giuridico del concorso di violazioni.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche la sanzione è stabilità da 500 a 2.000 euro, con riduzione a metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Abrogazione di adempimenti e nuovi termini di presentazione della dichiarazione IVA
A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono eliminati, tra gli altri, gli obblighi:
a) di presentazione degli elenchi INTRASTAT limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’UE, di cui all’articolo 50, c. 6, del. D.L. n. 331/93;
b) di comunicazione delle operazioni con operatori economici aventi sede nei c.d. Paesi “black lis” , già a partire per quelle riferite al periodo d’imposta 2016.
A regime le dichiarazioni annuali IVA dovranno essere presentate dal 1 febbraio al 30 aprile di ogni anno, salvo la dichiarazione relativa al 2016, che va presentata entro il prossimo 28 febbraio 2017.
Dichiarazioni integrative a favore – art. 5
Con la modifica al DPR 322/98, art. 2, commi 8 e 8 bis, si introduce il principio che tutte le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP, dell’IVA e dei sostituti d’imposta possono essere emendate per correggere errori od omissioni, sia a favore che a sfavore del contribuente, entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento ex artt. 43 DPR n. 600/73 e 57 DPR n. 633/72, fermo restando l’applicazione delle disposizioni sul ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 (per le integrative a debito), utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
In sede di conversione viene anche chiarito che l’eventuale credito scaturente dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa (dichiarazione a favore) può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/97 (Mod. F24). Tuttavia, salvo il caso di correzioni contabili di competenza (per i bilanci, v. Circolare AdE n. 31 del 2013), per le quali non vigono le seguenti limitazioni temporali di recupero del maggior credito, nel caso in cui la dichiarazione integrativa a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (es. dichiarazione integrativa Unico 2015 presentata nel 2017), il credito può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la stessa dichiarazione integrativa (sempre nel precedente esempio potrebbero essere compensate ritenute d’acconto a partire da gennaio 2018). Inoltre, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa va indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito.
Ai fini IVA, mentre l’eventuale credito emergente dalla dichiarazione integrativa presentata non oltre il termine relativo alla dichiarazione per l’anno successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale ovvero compensato o richiesto a rimborso sussistendone i requisiti ex artt. 30 e 34, c. 9 (IVA “teorica” produttori agricoli), del DPR. n. 633/72, nel caso che la dichiarazione integrativa “a favore” sia presentata oltre il suddetto termine, il credito può essere richiesto a rimborso, sempre sussistendone i requisiti, ovvero utilizzato in compensazione orizzontale, per i debiti maturati dal periodo successivo a quello di presentazione dell’integrativa, ma non in detrazione nelle liquidazioni periodiche.
Altra importante precisazione è quella per cui, in ogni caso, il contribuente può far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano determinato un maggior debito d’imposta o un minor credito.
Scomputo delle ritenute d’acconto
E’ introdotto un’ importante chiarimento in ordine allo scomputo temporale delle ritenute d’acconto subite sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente, per cui le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi, ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate.
Definizione agevolata dei carichi esattoriali – art. 6 e 6 ter
La c. d. “Rottamazione delle cartelle esattoriali”, di cui all’’art 6 del decreto legge in commento, prevede la possibilità di estinguere, senza pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, i debiti per entrate erariali e contributi dovuti agli enti previdenziali risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione. Nel rinviare alla predetta circolare confederale n. 15476, per quanto riguarda i presupposti e le procedure stabilite per la definizione, si fa presente che in sede di conversione sono state apportate numerose ed importanti modifiche di seguito elencate:
Ampliamento del periodo di definizione
E’ aggiunta anche l’annualità 2016 al periodo per cui è ammessa la definizione agevolata, che quindi riguarda tutti i carichi inclusi nei ruoli che vanno dal 2000 al 2016.
Domanda di definizione
La dichiarazione con la quale si manifesta la volontà di aderire alla definizione va presentata entro il 31 marzo 2017, utilizzando l’apposito modello approvato da Equitalia Spa (Mod DA1), www.gruppoequitalia.it ,mediante consegna agli sportelli di Equitalia Servizi di riscossione SpA ovvero tramite e.mail/PEC delle direzioni regionali di Equitalia di riferimento, appositamente dedicate alla ricezione delle dichiarazioni di definizione agevolata.
Nella domanda va specificato se il pagamento di quanto dovuto in base alla definizione è effettuato in unica soluzione (entro il mese di luglio 2017) o in 2 o più rate per un massimo di cinque (entro il 2017 e il 2018, v. infra).
Va, inoltre, dichiarato che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la definizione ovvero l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto gli stessi carichi. E’, inoltre, stabilito che entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
Entro il 31 maggio 2017, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione, l’ammontare complessivo delle somme dovute al fine della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, se si è optato per tale modalità.
L’agente della riscossione è tenuto a fornire, altresì, presso i propri sportelli ovvero nell’area riservata del sito internet istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili. Infine, è previsto che entro il 28 febbraio 2107, con posta ordinaria, venga dato avviso ai debitori dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non risultino ancora notificati gli atti della riscossione (cartella di pagamento, ecc.).
Pagamento rateale
Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30 per cento nell’anno 2018, il pagamento va effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017 e aprile e settembre 2018.
Insufficientemente od omesso versamento
Nel caso del mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell’unica a rata o di una delle rate si decade dai benefici della definizione, con ripresa da parte dell’Agente della riscossione delle attività esecutive per il recupero degli interi importi dei debiti originari, salvo il caso che al momento della presentazione della domanda di definizione non siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella o dall’avviso di accertamento esecutivo ovvero dell’avviso di addebito (in tal caso, infatti, ancorchè decaduto dalla procedura di definizione il debitore può ancora chiedere di rateizzare il debito in quanto non poteva avvalersene precedentemente).
Definizione in caso di precedenti provvedimenti di dilazione
A seguito della presentazione della domanda di definizione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute in base alla definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. Inoltre, possono accedere alla definizione agevolata anche i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di precedenti rateizzazioni, i carichi definibili purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
In merito all’obbligo di pagamento delle rate di ottobre, novembre e dicembre, Equitalia ha precisato che il versamento delle rate può perfezionarsi, con il pagamento degli interessi di mora sulle rate scadute, anche entro il 31 marzo 2017.
Se per effetto dei pagamenti parziali già effettuati, si è già integralmente corrisposto quanto dovuto in base alla definizione, fermo restando che le somme versate anteriormente alla definizione a titolo di sanzioni e interessi di dilazioni, interessi di mora o somme aggiuntive, devono ritenersi definitivamente acquisite, i debitori per beneficiare degli effetti della definizione devono comunque manifestare la volontà di aderirvi tramite la presentazione della dichiarazione.
Somme e debiti esclusi dalla definizione
In sede di conversione del decreto legge è stato precisato che non rientrano nella definizione agevolata, insieme alle altre somme e carichi non definibili tutte le sanzioni diverse da quelle derivanti da violazioni di obblighi tributari o di natura previdenziale.
Definizione per le entrate degli enti locali
La definizione agevolata è ammessa anche relativamente alle entrate delle regioni, province, città metropolitane e comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati negli anni dal 2000 al 2016. Più in particolare, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le modalità con cui avvalersi della definizione agevolata e i termini di presentazione dell’istanza, prevedendo l’esclusione delle sanzioni afferenti le predette entrate, e stabilendo il numero delle rate e le relative scadenze che non possono superare il 30 settembre 2018,
Riapertura dei termini per la procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure bis) – art. 7
Con la conversione in legge del decreto n. 193/2016 diventa definitiva la possibilità di aderire alla procedura di collaborazione volontaria c.d. “Voluntary Disclosures”, con alcune novità. Possono accedere alla collaborazione volontaria, per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici che detengono patrimoni o attività finanziarie all’estero (voluntary internazionale), in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW). Possono essere sanate, inoltre, anche le violazioni di fonte “domestica” (voluntary nazionale) con riferimento alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive, all’IRAP e all’IVA e alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta. Chi ha già aderito alla voluntary internazionale (ex L. n. 186/2014) può aderire a quella nazionale e viceversa. Si può accedere alla regolarizzazione fino al 31/07/2017, mentre eventuali istanze integrative e relazione accompagnatoria potranno essere inviate entro il 30 settembre 2017. La nuova procedura prevede che il contribuente può provvedere spontaneamente a versare in autoliquidazione il versamento del dovuto, entro il 30 settembre 2017, in un’unica soluzione o in tre rate mensili. Sul sito dell’AdE sono disponibili le bozze dell’istanza e le relative istruzioni per aderire alla procedura in commento.
Superamento degli studi di settore – art. 7 bis
Con apposito Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno individuarti appositi indici sintetici di affidabilità fiscale a cui saranno collegati, a decorrere al 2017, determinati livelli di premialità consistenti nell’esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti anche al fine di promuovere il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria ed mi contribuenti. Contestualmente all’adozione degli indici cesseranno di avere effetto, ai fini degli accertamenti dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore ed ai parametri.
Misure di semplificazione fiscale – art. 7 quater
Con la conversione in legge del decreto sono introdotte diverse misure miranti alla semplificazioni degli adempimenti fiscali, tra cui:
1) la conferma normativa, con conseguente modifica dell’art. 32 del DPR n. 600/73, dell’inapplicabilità nei confronti dei professionisti, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 06 ottobre 2014, della presunzione maggiori compensi non dichiarati, dei prelievi dal conto corrente non giustificati e non riportati nelle scritture contabili. Inoltre, per l’accertamento nei confronti degli imprenditori, i prelievi non giustificati rilevano, come presunzione di maggiori ricavi, quando gli importi superino i 1000 euro giornalieri o , comunque, i 5.000 euro mensili;
2) la possibilità per gli uffici finanziari, a decorrere dal 01 luglio 2017, di notificare tramite posta elettronica certificata (PEC) gli avvisi e gli altri atti (comprese le cartelle di pagamento) nei confronti delle imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi, agli indirizzi risultanti dall’indice nazionale INI-PEC, e nei confronti degli altri soggetti che ne facciano espressamente richiesta;
3) la consegna agli interessati delle certificazioni uniche (CU) entro il termine del 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte, anziché entro il 28 febbraio, a partire dal 2017 (CU relative al 2016). Resta fermo il termine del 07 marzo per l’invio telematico delle CU all’AdE;
4) la sospensione, dal 1 agosto al 4 settembre, del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute in seguito ai controlli effettuati ai sensi degli artt. 36 bis, 36 ter del DPR n. 600/73 e 54 bis del DPR n. 633/72 (avvisi bonari) e del termine per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall’AdE o da altri Enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso di attività di accessi, ispezioni e verifiche, nonché delle procedure di rimborso ai fini IVA;
5) il cumulo dei termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione con quelli del periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale (dall’ 1/8 al 31/8);
6) lo slittamento dal 16 al 30 giugno del termine di pagamento del saldo 2016 e del primo acconto 2017 per l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP, a decorrere dal 1 gennaio 2017, con il conseguente slittamento al 30 luglio del termine per pagare con la maggiorazione dello 0,40 per cento. Lo slittamento riguarda anche il saldo IVA per coloro che che intendono versare il saldo IVA annuale, anziché entro il 16 marzo, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi, con la relativa maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, mentre restano fermii pagamenti al 16 giugno per IMU e TASI;
7) l’incremento dal 15.000 a 30.00 euro della soglia a partire dalla quale è necessario il visto di conformità o la garanzia bancaria o assicurativa, al fine della richiesta dei rimborsi IVA, restando fermo il limite di 15.000 euro per utilizzare il credito IVA in compensazione;
8) la fissazione, a regime, del termine del 23 luglio di ciascun anno per l’invio telematico all’AdE delle dichiarazioni mod. 730, da parte di CAF e professionisti, a condizione che entro il 7 luglio risulti inviato almeno l’80 per cento delle stesse dichiarazioni, e la possibilità di presentare le dichiarazioni rettificative, anche oltre il termine del 10 novembre di ogni anno, per correggere errori derivanti dall’apposizione del visto di conformità;
9) Il superamento del limite dei 1.000 euro, per le persone fisiche senza partita IVA, per poter effettuare i pagamenti (senza compensazioni) tramite F24 cartaceo, per cui precedentemente si richiedeva l’utilizzo dell’F24 telematico.