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Il nuovo adempimento a carico dei datori di lavoro, compresi quelli del comparto agricolo, è scattato dal 12 ottobre 2017
Da tale data i datori di lavoro sono obbligati a comunicare telematicamente al SINP (Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione) gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento).
Anche se la comunicazione ha solo valore a fini statistici, la sua violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria. da € 548,00 a € 1.972,80 euro.
La comunicazione deve essere fatta entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico dal datore di lavoro o altro soggetto intermediario;
Si tratta di un obbligo nuovo, diverso da quello ordinario di comunicazione degli infortuni di lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni a fini assicurativi, che rimane con le consuete modalità.
L’INAIL ha previsto una specifica procedura telematica di trasmissione dedicata al settore agricolo .