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La normativa comunitaria e nazionale ha sinora previsto disposizioni specifiche in merito alla identificazione e registrazione (“anagrafe”) dei suini.
In particolare, con deroga concessa da diversi anni, l’Italia si è avvalsa della possibilità prevista dalla normativa in materia di anagrafi animali, di escludere dall’elenco dei detentori degli animali, le persone fisiche in possesso di un unico suino destinato all’uso od al consumo personali o per tenere conto di circostanze particolari.
Recentemente, con Decisione di esecuzione (UE) 2018/1669 la Decisione 2006/80/CE è stata abrogata e dunque la deroga non è più vigente.
In tal senso anche una nota del Ministero della Salute precisa che:
– Gli allevamenti con un solo suino rientrano nella definizione di “allevamento familiare”.
– Si tratta quindi di allevamenti che:
o possono ospitare sino a quattro animali da ingrasso,
o che non movimentano animali verso altri allevamenti ed in cui
o gli animali sono allevati senza finalità commerciale e solo per autoconsumo.
– Ad essi quindi si applicano le regole previste per gli allevamenti familiari di suini.
In conseguenza di tale precisazione, sul portale della Banca dati è stato precisato che dal 28 novembre scorso non è più consentita la registrazione dell’uscita per vendita di un suino in autoconsumo.
Inoltre, alcuni Servizi Sanitari locali hanno già precisato che, considerata la abrogazione della decisione che prevedeva la deroga, dal 28 novembre scorso è in pratica non più consentita la vendita di suini a privati ma unicamente verso altri allevamenti registrati o verso macelli e si applicano le sanzioni del caso per mancato aggiornamento del registro aziendale e per movimentazioni prive di documentazione.
Sempre in base alle indicazioni dei SSSSLL, per i privati è comunque possibile acquistare un suino per la macellazione immediata; in questo caso si dovrà comunicare all’allevatore il codice del macello di destinazione, presso il quale poi ritirare le carni macellate.