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Ora anche gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che vengono licenziati il 31 dicembre dell’anno, hanno diritto all’indennità di disoccupazione agricola come gli operai agricoli a tempo determinato (Art. 32, 1°comma, lett. a) L.265/49). Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (Sent. n. 30/2019) attraverso una attenta interpretazione della specifica normativa valida per il settore agricolo, che mette fine così ad un lungo contenzioso. D’ora in poi è obbligo dell’Inps accogliere e liquidare la spettante indennità anche a favore degli OTI.
Sul piano pratico un OTI licenziato il 31 dicembre 2018, pur avendo maturato 270 o più giornate, potrà richiedere la DS/agr. per il 2019 presentando domanda entro marzo 2020.
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