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Con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alle misure di sostegno al reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le imprese agricole possono accedere alla CISOA per gli OTI e per gli impiegati con contratto a tempo indeterminato e alla CIG in deroga per gli OTD.
Si riepilogano qui di seguito gli strumenti di integrazione salariale disponibili alla luce della circolare INPS per i datori di lavoro agricolo e per le strutture del nostro sistema associativo.
Le imprese agricole possono accedere:
- alla CISOA per i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo indeterminato con almeno 181 giornate presso la stessa azienda;
- alla cassa integrazione in deroga per gli operai, impiegati e quadri a tempo determinato, secondo le previsioni delle regioni e delle province autonome (ed anche per i lavoratori a tempo indeterminato, una volta esaurite le 90 giornate di CISOA o se non hanno i requisiti per accedervi).
Le cooperative ex lege n. 240/1984 possono accedere:
- alla cassa integrazione guadagni del settore industriale (CIGO e CIGS) per i dipendenti a tempo indeterminato (operai, impiegati e quadri);
- alla cassa integrazione in deroga per tutte le altre categorie di dipendenti, secondo le previsioni delle regioni e delle province autonome.
In allegato la circolare Inps.