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L’assessorato regionale dell’Agricoltura ha integrato le varietà di vini per i quali è consentito richiedere l’aumento del titolo alcolometrico voluminico naturale dei prodotti della vendemmia nella campagna viticola 2013/2014. Le industrie di trasformazione interessate possono procedere, quindi, alle operazioni di arricchimento anche per i prodotti destinati a diventare vini a denominazione di origine (DO) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione di Cagliari, Semidano (esclusa la tipologia passito), Campidano di Terralba e Nuragus di Cagliari.
Le altre varietà di vini per i quali è consentito aumentare il titolo alcolometrico voluminico naturale dei prodotti della vendemmia sono: vini senza denominazione di origine e/o indicazione geografica, compresi i vini con indicazione dell’annata e delle varieta di uva; vini a indicazione geografica (IG); vini a denominazione di origine (DO) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione tra cui: Alghero, Cannonau di Sardegna, Monica di Sardegna, Carignano del Sulcis (esclusa la tipologia superiore), Vermentino di Sardegna, Vermentino di Gallura. Per i vini a DO, l’Assessorato ha consentito l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale fino al limite massimo di 15% vol.
Le altre varietà di vini per i quali è consentito aumentare il titolo alcolometrico voluminico naturale dei prodotti della vendemmia sono: vini senza denominazione di origine e/o indicazione geografica, compresi i vini con indicazione dell’annata e delle varieta di uva; vini a indicazione geografica (IG); vini a denominazione di origine (DO) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione tra cui: Alghero, Cannonau di Sardegna, Monica di Sardegna, Carignano del Sulcis (esclusa la tipologia superiore), Vermentino di Sardegna, Vermentino di Gallura. Per i vini a DO, l’Assessorato ha consentito l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale fino al limite massimo di 15% vol.