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Con la pubblicazione nella G.U. n. 302 della L. 27/12/2013 n. 147 diventano ufficiali le norme contenute nella Legge di Stabilità per il 2014 che si compone di un solo articolo, suddiviso in 749 commi. Di seguito le disposizioni che interessano la fiscalità delle imprese agricole.
Imposta unica comunale (IUC) – art. 1 c. 639 – 708
Il nuovo tributo comunale si compone di tre tipi di imposte e tasse che hanno ad oggetto gli immobili: l’IMU, che ha come presupposto il possesso dell’immobile, la TASI (Tassa sui servizi indivisibili) collegata alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali e la TARI (Tassa rifiuti) diretta al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
IMU (Imposta municipale propria)
L’imposta municipale propria continuerà ad applicarsi a regime, dal 2014, anche al settore agricolo, in base alla disciplina stabilita dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011 (Decreto Monti), con alcune importanti novità contenute nella legge di stabilità 2014 che consistono:
a) nella riduzione dei moltiplicatori da applicare al reddito dominicale dei terreni, già rivalutato nella misura del 25%, da 110 a 75, relativamente ai terreni posseduti e condotti da IAP o coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola, di cui al comma 5 del predetto articolo 13, del D.L. n. 201/2011 ( tra cui, si ricorda, sono comprese le società agricole in possesso della qualifica IAP e i soci delle società di persone, in possesso di una delle predette qualifiche, che continuano in qualità di soci a coltivare il fondo), mentre resta fermo il moltiplicatore di 135 negli altri casi;
b) nell’esclusione dall’imposta dei fabbricati rurali strumentali, di cui all’art. 13, c. 8, del D.L. n. 201/2013, indipendentemente dalla loro ubicazione in comuni montani o parzialmente montani, che aveva caratterizzato l’esenzione per il 2012 e il 2013. Si ricorda, che al fine di individuare la categoria di detti immobili deve farsi riferimento all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 557/93 conv. in L. n. 134/1994, in base al quale la strumentalità è riconosciuta in relazione al carattere oggettivo dell’utilizzo del fabbricato per l’esercizio delle attività agricole ex art. 2135 c.c., al di là delle qualifiche soggettive del titolare dell’impresa agricola (proprietario, affittuario, IAP, CD, ecc.).
L’imposta risulta, invece, dovuta per i fabbricati rurali abitativi a prescindere dal luogo di ubicazione. L’applicazione dell’IMU in base alle regole di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, rende, altresì salva, l’esenzione dall’imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari ex art. 7, lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992.
Le altre misure che riguardano, più in generale, l’IMU dal 2014 sono:
1) l’esclusione dall’imposta delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, fatta eccezione per quelle che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si ricorda che per abitazione principale s’intende l’immobile in cui è stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare;
2) la possibilità per i comuni di equiparare all’ abitazione principale: l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata; l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti , sempre a condizione che non risulti locata; l’unità immobiliare concessa in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, con la limitazione che l’agevolazione opera fino a concorrenza della quota di rendita iscritta in catasto non eccedente il valore di 500 euro, ovvero nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro.
L’IMU non si applica, inoltre, agli immobili appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ai fabbricati destinati ad alloggi sociali, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e agli immobili posseduti e non concessi in locazione dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, ecc.
A valere dall’anno 2013, l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 30 per cento del suo ammontare, per il 2013, e del 20 per cento a partire dal 2014. L’imposta non è deducibile, invece, dall’IRAP. Con effetto sempre dal periodo d’imposta 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune in cui è ubicata l’abitazione principale, concorre alla base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50 per cento.
Infine, con apposita disposizione (art. 1, comma 728), è stabilita la non applicazione di sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU relativa all’anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell’imposta dovuta per il 2014, mentre, a norma del comma 680, per gli immobili per cui è stata disposta l’abolizione dal versamento della seconda rata dell’imposta 2013, di cui all’art. 1, c. 5, del D.L. n. 133/2013 (v. circolare confederale n. 14482 del 29/11/2013), è differito al 24 gennaio 2014 il termine, già fissato al 16 gennaio dello stesso anno, per il versamento nella misura del 40 per cento della differenza, tra l’aliquota stabilita dai comuni per il 2013 e quella di base statale (4 per mille per le abitazioni principali e 7,6 per mille per i terreni agricoli).
TASI (Tassa sui servizi indivisibili)
La TASI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, come definita ai fini IMU, di aree scoperte, nonché di aree edificabili a qualsiasi uso adibiti. La base imponibile è la stessa dell’IMU (rendite catastali rivalutate, moltiplicatori, ecc.), mentre l’aliquota di base è pari all’1 per mille. I comuni possono ridurre l’aliquota fino ad azzerarla ovvero aumentarla con il limite per cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non possono superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima stabilita per l’IMU (10,6 per mille o le altre minori aliquote previste per alcune tipologie di immobili) e, comunque, per il 2014, l’aliquota TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Sul punto, peraltro, sono state annunciate possibili modifiche a tale limite, che, a tutt’oggi, non hanno trovato riscontro normativo. L’aliquota per i fabbricati rurali strumentali non può eccedere, in ogni caso, la misura dell’1 per mille.
I comuni possono stabilire riduzioni ed esenzioni per talune categorie di immobili tra cui i fabbricati rurali ad uso abitativo.
Soggetti passivi del tributo sono sia il titolare del diritto reale sull’immobile, sia, se diverso, l’occupante dello stesso. Quest’ultimo è tenuto al pagamento nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’importo dovuto. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale sull’immobile.
TARI (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti)
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La disciplina ricalca quanto previsto dalle precedenti normative delle tasse sui rifiuti (TARES, TARSU, TIA) e, segnatamente, della TARES che ha trovato applicazione per l’anno 2013.
La legge di stabilità 2014 concede ai comuni un ampio spazio regolamentare, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, per la disciplina della IUC ed, in particolare, in materia di TARI e TASI per le quali è previsto che i comuni possano stabilire i criteri per la determinazione delle tariffe, la disciplina delle riduzione tariffarie, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e l’individuazione dei servizi indivisibili.
Reintroduzione del diritto di opzione per la determinazione del reddito agrario per le società agricole – art. 1, c. 36
Il comma in esame abroga, a far data dall’entrata in vigore della Legge di stabilità 2014, e cioè dall’ 01/01/2014, i commi 513 e 514 della L. n. 228/2013 che avevano abrogato, a loro volta, con effetto dall’ 01/01/2013, i commi 1093 e 1094 della L. n. 296/2006, con i quali veniva concesso alle società agricole nella forma si Srl, Snc, Sas e cooperative, che rispettavano il requisito sostanziale dell’esercizio esclusivo delle attività agricole, ex art. 2135 del c.c., e quello formale dell’indicazione, nella ragione/denominazione sociale, della dizione "Società agricola", di esercitare l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale, a norma dell’art. 32 del TUIR, nonché di considerare imprenditori agricoli le società, costituite da imprenditori agricoli, che svolgevano le attività connesse di trasformazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione esclusivamente sui beni ceduti dai soci. Peraltro, le stesse disposizioni consentivano alle società che avevano già esercitato l’opzione per il reddito catastale, entro il periodo d’imposta 2012, di "prolungare" anche per gli anni 2013 e 2014, l’applicazione della determinazione del reddito su base catastale.
L’abrogazione dei commi 513 e 514 dall’01/01/2014 (entrata in vigore della legge di stabilità), con il riacquisto di efficacia dei commi 1093 e 1094 della L. n. 296/2006 dalla stessa data, producono, tuttavia, la conseguenza di non consentire alle società costituitesi nel corso del 2013 di poter accedere, in via di opzione, al regime catastale. Le stesse società potranno naturalmente procedere all’esercizio dell’opzione a valere dal periodo d’imposta 2014.
Conferma dell’agevolazione per l’acquisto dei terreni agricoli, ex PPC (piccola proprietà contadina) – art. 1, commi 608 e 609
L’art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011 (Decreto sul Federalismo fiscale), ha disposto, a far data dall’ 01/01/2014, l’applicazione, in luogo delle misure delle aliquote dell’imposte di registro vigenti per gli atti traslativi di beni immobili, di cui all’art. 1 della Tariffa – Parte prima allegata al T. U. dell’imposta di registro, di due sole aliquote pari al 9 per cento per tutti gli atti relativi ai beni immobili (compresi i terreni agricoli) e del 2 per cento per gli atti aventi ad oggetto la prima casa. Nel contempo, il comma 4 dello stesso articolo 10 ha abrogato tutte le misure agevolative o di esenzione in vigore in materia di trasferimento dei predetti beni, inclusa l’agevolazione per l’acquisto di terreni agricoli da parte di IAP o CD, iscritti alla previdenza agricola, di cui all’art. 2, c. 4 bis, del D.L. n. 194/2009 conv. in L. n. 25/2010 (ex PPC).
Orbene, il comma 608 della legge in commento fa salva l’applicazione del suddetto art. 2, c. 4-bis, nel senso che rimane fermo per l’acquisto dei terreni agricoli da parte di IAP o CD, iscritti alla previdenza agricola, il trattamento tutt’ora vigente consistente nell’applicazione dell’imposta catastale dell’1 per cento e dell’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, che per effetto dell’art. 26 del D.L. n. 104/2013 passano da 168 a 200 euro, a partire dall’ 01/01/2014.
Il successivo comma 609 provvede, invece, a fissare l’aliquota dell’imposta di registro per il trasferimento di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dagli IAP o CD nella misura del 12 per cento.
Tuttavia, deve ricordarsi che per effetto del suddetto art. 10, c. 4, del D.Lgs. n. 23/2011 vengono meno dal 2014 le agevolazioni previste per i trasferimenti di terreni agricoli nell’ambito di un compendio unico e nelle zone montane.
Rivalutazione del costo fiscale dei terreni agricoli, delle aree edificabili e delle quote societarie – art.1, c. 156
Sono riaperti i termini per la rideterminazione del costo dei terreni agricoli, delle aree edificabili e delle quote di partecipazione in società non quotate ai fini della determinazione della plusvalenze tassabili ex art. 67 del TUIR. Più in particolare, la disposizione in commento, fissa all’ 01/01/2014 la data in cui i beni oggetto della rivalutazione devono risultare in possesso del contribuente e al 30/06/2014 quella entro la quale redigere la perizia ed effettuare il pagamento dell’imposta sostitutiva (pari al 4% per i terreni, per le aree edificabili e per le partecipazioni qualificate e al 2% per le partecipazioni non qualificate) ovvero della prima rata dell’importo dovuto.
Si ricorda che con la riapertura dei termini è possibile rideterminale anche al "ribasso" il valore dei terreni già oggetto di una precedente rivalutazione, in caso di svalutazione del valore degli stessi, e che l’imposta dovuta sull’ultima rivalutazione è compensabile con quanto già versato, allo stesso titolo, in sede della precedente rivalutazione.