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Si ricorda che entro il 16 dicembre 2015 p.v. va versata la seconda rata dell’ IMU relativa all’anno 2015.
Nel ricordare che la prima rata dell’acconto 2015 poteva essere versata senza applicazione di interessi o sanzioni, entro il 30.10 u.s., si fa presente che in ordine all’aliquota applicabile non può essere invocata la misura del 7,6 per mille, nel caso che i comuni non abbiano approvato una specifica aliquota per i terreni agricoli, atteso che tale aliquota, di cui all’art. 1, c. 692, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) è stata stabilita solo per l’anno 2014.
Pertanto, ai fini del versamento a saldo dell’imposta 2015 entro il prossimo 16 dicembre, qualora il comune non abbia adottato un’apposita aliquota per i terreni agricoli, mediante delibera adottata entro il 30.07 u.s., andrà fatto riferimento alle aliquote stabilite per la categoria “altri immobili”, sempre se deliberate entro il predetto termine del 30.07 u.s.