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Blocco alla movimentazione e conseguenze per allevamenti. Mentre nelle aziende in cui è stata confermata la presenza della malattia, l’autorità sanitaria competente provvede affinché si proceda sistematicamente all’immediato abbattimento di tutti i suini presenti e al loro smaltimento, in quelle ricadenti all’interno delle zone di protezione e di sorveglianza, gli animali restano in vita, ma è fatto espresso divieto di movimentarli all’esterno dell’azienda per un periodo di almeno quaranta giorni, per le aziende in zona di protezione, e di trenta giorni, per quelle in zona di sorveglianza, così da permettere ai servizi veterinari di completare i controlli e la messa in sicurezza di quei territori. In tale periodo si assiste quindi a un considerevole incremento dei costi di gestione dell’allevamento: l’imprenditore infatti da un lato non può vendere gli animali ed è costretto ad alimentarli oltre il tempo programmato. Dall’altro si genera un deprezzamento dei capi al momento della vendita, poiché nelle settimane di blocco alla movimentazione sono aumentati di peso e, per quanto riguarda soprattutto le aziende specializzate nella produzione del suinetto da latte, sono quindi andati fuori mercato. L’aiuto, non soggetto a notifica verso l’Unione europea, sarà attuato dall’Agenzia regionale Argea Sardegna.