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Le nuove misure contenute nel decreto fiscale collegato alla legge di bilancio
Pace fiscale
Il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri il 20 ottobre scorso prevede diverse novità fiscali.
Introdotta – tra le altre – la definizione e chiusura agevolata, cosiddetta “Pace fiscale”, delle partite debitorie con il fisco per avvisi di accertamento, PVC (processi verbali di constatazione), contenzioso tributario (in essere alla data di entrata in vigore dello stesso D.L.). Prevista inoltre la rottamazione ter delle cartelle di pagamento relative ai ruoli dal 2000 al 2017, mediante il pagamento del debito in linea capitale e con azzeramento delle sanzioni ed interessi di mora.
Il pagamento potrà essere effettuato anche attraverso 10 rate semestrali (sostanzialmente 5 anni).
Si potranno inoltre sanare quei contenziosi col fisco prevedendo l’abbattimento del debito, anche nella linea capitale, nella misura del 50%, se si è risultati vittoriosi in 1° grado. E una riduzione del debito dell’80%, in presenza di pronuncia favorevole in 2° grado.
Saldo e stralcio delle cartelle
Previsto il “saldo e stralcio” integrale (rottamazione) delle cartelle di pagamento fino ad un massimo di 1000 euro, relative ai carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2010, nonché dei debiti riguardanti i contribuenti, sia persone fisiche che società, in comprovata situazione di disagio economico, con il pagamento del debito in linea capitale nella misura del 6%, 15% e 25%, a seconda del grado di difficoltà economica, oltre che all’abbandono delle sanzioni e degli interessi di mora.
I criteri riguardanti il grado di disagio saranno stabiliti successivamente dal Parlamento in sede di conversione del decreto legge.
Dichiarazione integrativa speciale (condono)
Per quanti hanno già presentato la dichiarazione per gli anni 2013 – 2017 il decreto introduce la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa speciale, vero e proprio condono su cui sono sorte le polemiche tra Lega e M5stelle, che prevede l’integrazione degli imponibili già dichiarati relativamente alle imposte sui redditi, IVA, Ritenute, IRAP, addizionali e contributi previdenziali fino al 30% di quanto già dichiarato (esclusi da tale possibilità coloro che non hanno presentato le dichiarazioni in uno dei periodi d’imposta di riferimento) e comunque per un massimo di 100.000 euro di maggior imponibile per tutte le imposte e per ogni periodo d’imposta, con l’esclusione di qualsivoglia copertura penale (tributaria, riciclaggio, ecc.) o di scudi fiscali per somme provenienti dall’estero o per attività finanziarie o immobili detenuti all’estero).
Sugli imponibili integrati sarà dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES) dell’IRAP, delle addizionali e dei contributi nella misura del 20%, l’IVA con l’aliquota media determinata in base alle operazioni effettuate dal contribuente ovvero con l’aliquota ordinaria del 22% e l’imposta sostitutiva sulle ritenute sempre del 20%.
Conferma dell’avvio della fatturazione elettronica
Infine previste alcune semplificazioni in materia di fatturazione elettronica e di invio dei corrispettivi telematici. Da un lato viene confermato l’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1 gennaio 2019, dall’altro vengono ridotte le sanzioni per il primo periodo di avvio (primo semestre 2019).
Prevista quindi la possibilità di trasmettere la fattura elettronica allo SdI (Sistema di interscambio) in tempi più ampi (a regime entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione) e di annotazione e registrazione delle fatture d’acquisto, nonché di detrazione dell’IVA.
Quanto ai corrispettivi viene introdotto l’obbligo di memorizzarli e trasmetterli telematicamente a regime dal 2020 e per gli operatori più grandi dal 1 luglio 2019.