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Più precisamente:
a) per le aperture di credito “a revoca” e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni e con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese; eventuali elementi accessori (garanzie) sono unitamente prorogati;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri. E’
facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Con riferimento alle disposizioni normative suddette, Banca d’Italia comunica che il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato
In allegato la Comunicazione della Banca d’Italia