Categories: Archivio, Pol. Agricole

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Con il decreto legge di cui all’oggetto, è stata disposta, a decorrere dall’anno 2015, la revisione dei criteri per l’individuazione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane e collinari esenti dall’IMU, a norma dell’art. 7, c. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504/92. La revisione si applica anche per l’anno 2014, superando la classificazione su base altimetrica prevista dal D.M. del 28.11.2014.

 

 In base all’art. 1 del decreto legge l’esenzione dall’IMU si applica:

 a)    ai terreni agricoli, anche se non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT (www.istat.it/it/archivio6789) “Elenco comuni italiani”, Colonna “Comune montano”, contrassegnati con la lettera T (totalmente montani);

 b)    ai terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti da IAP e CD, di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati come parzialmente montani, di cui al predetto elenco ISTAT, contrassegnati dalla lettera “P”.

 

Con una terminologia non proprio felice, sul piano della tecnica legislativa, l’art. 1, c. 2, del D.L. estende l’esenzione anche ai terreni, di cui alla predetta lettera b), concessi in affitto o comodato a IAP e CD, di cui al predetto art. 1 del D Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola.

Il dato letterale della disposizione induce a ritenere che l’esenzione è limitata ai casi dei terreni dati in affitto o in comodato da IAP e CD ad altrettanti IAP e CD sempre iscritti alla previdenza agricola.

Relativamente all’anno 2014, il termine per il pagamento dell’IMU dovuta complessivamente per i terreni che non rientrano nei nuovi parametri dell’esenzione è fissato al 10 febbraio p.v.

L’aliquota applicabile è quella base del 7,6 per mille, salvo che i comuni abbiano deliberato una diversa aliquota.

Tuttavia, in base ad una disposizione transitoria del decreto legge, per lo stesso anno 2014, non è dovuta l’IMU per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto ministeriale del 28.11.2014, e che, invece, risulterebbero imponibili per effetto dell’applicazione dei nuovi criteri. E’ il caso, ad esempio, dei terreni appartenenti agli IAP e CD, ubicati in comuni situati ad un’altimetria superiore ai 280 metri, che in base al predetto decreto ministeriale non risultavano soggetti all’imposta, mentre secondo i nuovi criteri sconterebbero il tributo perché gli stessi comuni non rientrano tra quelli montani o parzialmente montani dell’elenco ISTAT.