Misura 16 PSR Sardegna – Sottomisura 16.8

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MMisura 16 – Cooperazione, Sottomisura 16.8 Sostegno alla stesura dei Piani di Gestione forestale o di Strumenti equivalenti – Tipo di intervento 16.8.1“Sostegno alla stesura dei Piani di Gestione forestale o di Strumenti equivalenti”. 

PORTATA FINANZIARIA

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a €. 2.150.000,00.

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il 01.02.2017 e il

31.07.2017.

 

MASSIMALI DI FINANZIAMENTO

L’importo massimo del sostegno ad ettaro è fissato in €. 40,00 (IVA esclusa), comprensivo di tutte le spese ammissibili per l’associazione. Per i richiedenti assoggettati al regime di “de minimis”, il contributo per singolo progetto non può essere comunque superiore alla disponibilità derivante da eventuali agevolazioni ottenute dai singoli componenti l’associazione in tale regime.

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

Come indicato nella scheda di misura contenuta nel PSR della Sardegna 2014/2020, beneficiari della sottomisura 16.8 sono le associazioni, costituite con almeno due silvicoltori (Titolare di superficie forestale), pubblici e/o privati, in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzate giuridicamente (ad es. associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, società consortili, associazioni con personalità giuridica,ecc.), che individuano un capofila a cui vengono delegate tutte le competenze inerenti la presentazione delle domande di sostegno e pagamento, e tutte le altre competenze inerenti il sostegno alla sottomisura.

L’intervento si attua nelle superfici classificate a “bosco 1 ”, ricadenti in tutto il territorio regionale, aventi una estensione minima accorpata di ha 100.

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

In armonia con quanto stabilito dall’art. 35 del Reg. 1305/2013 e in conformità con l’art 65 del Reg

1303/2013, sono ammissibili a sostegno gli investimenti:

a. per la redazione dei Piani di gestione forestali (PGF);

b. per il processo partecipativo (legate alla conoscenza dei Piano di gestione, per le associazioni

con enti pubblici minimo due eventi);

c. per l’esercizio della cooperazione, inteso come costo di costituzione dell’Associazione derivante dall’atto della cooperazione (art. 35, paragrafo 5, lett. c), del Reg.(UE) 1305/2014).

La somma delle spese di cui ai punti b e c non devono essere superiori al 10 % delle spese di cui al

punto a.

 

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

L’aiuto sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale. Per quanto disposto dal paragrafo 4 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è possibile riconoscere al beneficiario un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso. Ai sensi dell’articolo 63 del Reg. (UE) 1035/2013, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Per gli enti pubblici è sufficiente una garanzia corrispondente al 100% dell’importo anticipato rilasciata a favore dell’Organismo Pagatore Agea.

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